THE DAT AFTER Terzo episodio – C.S. N. 106 A COSA SERVE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

IL CASO:

Poco tempo fa ha fatto scalpore un decreto del giudice tutelare di Firenze che ha autorizzato l’amministratore di sostegno di una persona attualmente capace di intendere e di volere di rifiutare terapìe e cura quando l’assistito si troverà in condizione di incapacità.

Si è detto: i Giudici si arrogano un potere che la legge non dà loro! La legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento risolverà anche questa questione!

COSA SUCCEDERA’ CON LA NUOVA LEGGE?

L’amministratore di sostegno cui è attribuita la rappresentanza dell’assistito in ordine alle situazioni di carattere sanitario potrà rifiutare tutte le terapìe e cure (allo stesso modo del tutore o dei genitori del figlio minore): il suo rifiuto sarà efficace, anche se porterà a morte l’assistito.

MOTIVAZIONE GIURIDICA

Il potere dell’amministratore di sostegno è previsto (con gli stessi poteri del tutore) dall’articolo 2 comma 6 del progetto di legge.

Perchè tanto scandalo per quanto deciso a Firenze? Forse per nascondere che la legge autorizza esattamente la stessa cosa?

Comitato Verità e Vita

Info su Giorgio

Sono un Infermiere, scrivo libri e da molti anni sono attivo nel volontariato pro life per quanto riguarda la difesa della vita dal concepimento al termine naturale. Sono presidente dell'associazione "Ora et Labora in difesa della vita"
Questa voce è stata pubblicata in Eutanasia. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento