Statuto

Atto Costitutivo dell’Associazione No profit

“Ora et Labora in Difesa della Vita”

L’anno duemilasedici il giorno 24 del mese di maggio  in Cassago Brianza (LC) in un locale dell’edificio sito in Via A. Volta, 61  si sono riuniti i sottoscritti:

– CELSI GIORGIO nato a Fossombrone (PU) il 11/03/1963 e residente a Carate Brianza, (cap 20841) via C. Cesana, 7 – C.F. CLSGRG63C11D749N;

– CRISTINELLI VITTORIO nato a Parzanica il 24/01/1945 e residente a Cassago Brianza (Lc), via A. Volta 61 – C.F. CRSVTR45A24G350B;

– TROTTA CINZIA nata a Napoli il 07/05/1971 e residente a Milano, Via Rombon,45 – C.F TRTCNZ71G47F839G;

– SAROGNI GIORGIO VITTORIO  nato a Desio (Mb) il 30/04/1943 e residente a Inverigo (Lc), Via C. Bianchi 29 – C.F.SRGGGV43D30D286K;

– ALETTI LEANDRO nato a Varese il 17/06/1945 e residente a Milano, Via San Gerolamo 1- C.F. LTTLDR45H17L682E;

– PERGHEM GIOVANNA nata a Lonato (Bs) il 05/08/1963 e residente a Guidizzolo (Mn) Via G. Romano 11 – C.F. PRGGNN63M45E667N;

– BONDI’ ANDREA nato a Altavilla Milicia (Pa) il 07/05/1950 e residente a Monza Via T. Tasso 1 – C.F. BNDNDR50E07A229U;

– ARENA GIUSEPPE nato a Rombiolo (VV) il 31/10/1962 e residente a Villasanta Via G. Carducci 18 – C.F. RNAGPP62R31H516G;

di seguito denominati “Soci Contraenti”, i quali stipulano e convengono quanto segue:

 

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Art. 1: E’ costituita tra i Soci Contraenti una Associazione senza scopo di lucro, denominata:

“Ora et Labora in Difesa della Vita”

di seguito indicata come “L’Associazione”, retta dalle norme contenute nello Statuto composto da 22 articoli, che viene approvato dai Soci Contraenti e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2: La sede dell’Associazione è fissata in Cassago Brianza, (cap 23893) via A. Volta, 61.

Art. 3: L’Associazione, che si proclama apolitica, ha lo scopo di promuovere la tutela della vita umana dal concepimento al suo termine naturale, il diritto alla nascita quale diritto fondamentale dell’individuo, la tutela della famiglia naturale. Tale scopo dovrà essere raggiunto attraverso attività educative, culturali, di beneficenza e di assistenza sociale, nonché con l’adozione di ogni altra iniziativa in linea con esso. L’Associazione, perseguendo uno scopo sociale e solidaristico, opera con l’azione gratuita e volontaria dei propri soci tramite iniziative di vario tipo (convegni, congressi, riunioni, manifestazioni, ecc.).

Art. 4: La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte dell’Associazione durante il primo biennio viene determinata in Euro 10,00 (dieci virgola zero zero).

Art. 5: L’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione sono regolati dalle norme dello Statuto qui di seguito riportate:

 

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STATUTO

 

Titolo I    Denominazione e sede – Durata – Scopi

 

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata

“Ora et Labora in Difesa della Vita”

L’Associazione ha sede legale in Cassago Brianza, (LC) via A. Volta, 61, e  potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio della Repubblica Italiana.

 

Articolo 2 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea riunita in sessione straordinaria. In caso di scioglimento, l’Associazione destinerà i propri fondi in beneficenza o ad altre associazioni che svolgono attività simili.

 

Articolo 3 – Scopi

Per il raggiungimento delle finalità di natura sociale e solidaristica citate nell’Atto costitutivo, l’Associazione potrà collaborare, aderire e affiliarsi, previa delibera del Consiglio Direttivo, a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell’Associazione. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, e comunque, da chiunque sia interessato allo sviluppo delle attività dell’Associazione, e potrà acquisire beni mobili o immobili.

 

Titolo II    Ammissione – diritti e obblighi – esclusione degli Associati

 

Articolo 4 – Associati

L’Associazione ha struttura democratica e le sue cariche sono elettive e gratuite.

Hanno titolo ad aderire all’Associazione i soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento degli scopi dell’Associazione e/o impegnati nell’espletamento di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell’Associazione o che siano interessati in qualsiasi modo agli scopi  dell’Associazione medesima e ne accettino lo Statuto.

Gli associati si dividono in:

  • Individuali: sono persone fisiche che richiedono di essere ammesse all’Associazione e dichiarano interesse all’Associazione.
  • Aziende: sono le società di persona o di capitali che richiedono di essere ammesse all’Associazione e dichiarano interesse all’Associazione.
  • Onorari: sono persone fisiche che si sono distinte per meriti particolari, ovvero che si sono fatti particolarmente onore nel sostenere l’Associazione o che sono in grado di portare onore e visibilità all’Associazione.

Le modalità di adesione verranno definite, comunicate e rese disponibili dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 5 – Ammissione degli Associati

Per l’ammissione, gli Associati Individuali devono presentare apposita domanda indirizzata all’Associazione secondo modalità prestabilite, in cui dovrà essere dichiarata l’attività svolta.

Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione.

 

 

Articolo 6 – Obblighi e diritti degli Associati

Gli Associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi.

Tutti gli associati Azienda in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nelle assemblee dell’Associazione.

Ad esclusione degli Associati Onorari, tutti gli altri associati hanno diritto di voto nelle assemblee.

La qualità di associato è intrasmissibile a qualsiasi titolo e dà diritto a un voto singolo. L’organizzazione ed il funzionamento della Associazione sono regolati dalle norme dello Statuto qui di seguito riportate.

 

Articolo 7 – Esclusione degli Associati dall’Associazione

Ciascun Associato, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere escluso dall’Associazione nelle ipotesi di seguito indicate:

  1. per mancato versamento della quota associativa annuale;
  2. per una grave violazione dello Statuto ovvero delle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
  3. per il compimento di atti contrari agli scopi dell’Associazione ovvero lesivi della dignità morale dell’Associazione medesima o dei singoli associati;
  4. per dichiarazione di fallimento dell’associato.

Nei suddetti casi le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate all’associato mediante lettera raccomandata o altro mezzo telematico (fax, e-mail); l’associato potrà presentare le sue contro-deduzioni entro trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione. In tale caso il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle contro-deduzioni, dovrà confermare o meno, nei successivi trenta giorni, la propria decisione, che sarà in ogni caso inappellabile.

 

Titolo III    Organi e cariche dell’Associazione

 

Articolo 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea generale degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente, il Vice Presidente;
  4. il Tesoriere;
  5. il Segretario.
  6. il Revisore dei conti
  7. il Presidente onorario.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito; tuttavia, per l’esecuzione di determinati compiti, potrà competere un rimborso spese previa delibera del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 9 – Assemblea ordinaria degli Associati

L’Assemblea degli Associati è convocata da parte del Presidente almeno una volta l’anno entro il 30 Aprile.

L’Assemblea è convocata, inoltre, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure quando almeno 1/10 degli associati ne faccia richiesta motivata scritta al Presidente.

L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli associati a mezzo fax, servizio postale, posta elettronica, ovvero attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

Tale avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l’elenco degli argomenti da trattare (ODG).

Possono partecipare all’Assemblea tutti gli Associati. Gli Associati possono delegare a partecipare alle Assemblee un proprio rappresentante o un altro associato. Ogni associato o rappresentante non può detenere più di due deleghe di voto.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Quando non diversamente stabilito dalla legge, segretario dell’Assemblea è il Segretario dell’Associazione e, in caso di sua assenza, un associato nominato dall’Assemblea stessa.

Le deliberazioni sono validamente adottate per alzata di mano

I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e possono, su richiesta, essere inviati in copia, anche solo via posta elettronica, a tutti gli associati o possono essere pubblicati su apposita sezione riservata del sito web istituzionale. L’Assemblea generale degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

 

Articolo 10 – Deliberazioni dell’Assemblea ordinaria degli Associati

L’Assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
  2. determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge;
  3. delibera su tutti gli altri argomenti all’ordine del giorno;
  4. approva il regolamento interno, se proposto e redatto dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza degli Associati aventi di diritto di voto presenti o rappresentati.

 

Articolo 11 – Assemblea straordinaria degli Associati

L’Assemblea straordinaria:

  1. delibera sulle modifiche allo Statuto;
  2. delibera sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita dalla metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto di voto. Le delibere sono prese, in entrambi i casi, con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto. In seconda votazione delibera con la maggioranza dei presenti.

 

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione.

  1. deliberare sulla ammissione di nuovi Associati;
  2. deliberare sull’esclusione degli Associati;
  3. proporre all’Assemblea eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
  4. deliberare, per gli associati Aziende, le quote associative annuali;
  5. conferire e revocare procure;
  6. nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario nonché il Tesoriere, e il Revisore dei conti
  7. costituire gruppi di lavoro, formati da almeno tre componenti, per l’esame e l’approfondimento di specifiche materie. I gruppi di lavoro riferiscono al Consiglio Direttivo circa i risultati delle loro attività. Tutti i documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono di proprietà dell’Associazione e la loro divulgazione all’esterno dell’Associazione è condizionata all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque  membri eletti dall’Assemblea tra gli stessi  Associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Se uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a mancare o si dimettono nel corso del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, alle nomine integrative provvede l’Assemblea ordinaria degli Associati, che, in tal caso, va convocata entro e non oltre trenta giorni. I nuovi Consiglieri cessano dalla carica insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni sei mesi e, in via straordinaria,  ogniqualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo avviene mediante lettera, telegramma, fax, posta elettronica o ogni mezzo utile a  tal fine da inviarsi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica. La riunione è, inoltre, valida anche se realizzata nella forma della audio e/o videoconferenza a condizione che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea (inteso come votazione nell’ambito della stessa sessione) sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto, nell’ordine, dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Consigliere eletto all’uopo dagli altri membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica, non computandosi le astensioni.

 

Articolo 13 – Presidente e  Vice Presidente

Il Presidente dell’Associazione viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, viene nominato da questo, rimane in carica lo stesso periodo del Consiglio che l’ha eletto ed è rieleggibile.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione.

Il Presidente convoca e presiede tutte le Assemblee degli Associati, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e provvede a mantenere i contatti con le altre organizzazioni anche a livello internazionale.

 

Articolo 14 – Segretario

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario il quale dura in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l’ha eletto ed è rieleggibile.

Il Segretario:

  1. partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati provvedendo a redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente,i verbali relativi;
  2. raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee e delle riunioni dell’Associazione, nonché tutta la corrispondenza dell’Associazione.

 

 

 

Articolo 15 – Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell’Associazione ed alla predisposizione della bozza di bilancio annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo. In particolare provvede, registrando il tutto su apposito registro anche informatico, all’incasso della eventuale quota di adesione e di tutte le quote associative, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell’Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo.

A tale ultimo fine, per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, sarà aperto un conto corrente intestato all’Associazione presso un istituto di credito, depositando la firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente.

Tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediatamente girate dal Tesoriere e depositate in detto conto corrente fatta eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese.

 

Articolo 16  – Revisore dei conti

La gestione della Associazione è controllata da un Revisore Unico, nominato annualmente dalla Assemblea degli Associati. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

 

Titolo IV       Quote Associative – Patrimonio ed Esercizio sociale

 

Articolo 17 – Quote Associative

La quota associativa, deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo, dovrà essere versata entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione per i nuovi associati.

 

Articolo 18 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dalle quote associative di cui al precedente articolo 17;
  2. da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell’Associazione;
  3. da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere il rimborso delle quote associative versate.

In seguito allo scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 19 – Esercizio

L’esercizio sociale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dell’esercizio dovrà essere approvato dall’Assemblea generale degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

Titolo V         Scioglimento dell’Associazione e disposizioni generali

 

Articolo 20 – Delibera di scioglimento e liquidazione

L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli  Associati la quale procede alla nomina di un liquidatore e alla determinazione dei relativi poteri. L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

Articolo 21 – Clausola Arbitrale

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un arbitro unico designato dalle parti di comune accordo fra di loro. In difetto di accordo la nomina verrà demandata al Presidente pro-tempore dell’ordine degli Avvocati del Foro di Lecco.

L’arbitro giudicherà ex lege senza formalità di procedura.

 

Articolo 22 – Disposizioni generali

Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile in materia e le norme di legge riguardanti la disciplina delle associazioni non aventi scopo di lucro.

 

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Cassago Brianza, li 24 maggio 2016

 

Per informazioni rivolgersi a: Giorgio Celsi, tel. 346 7035866

Mail: celsi.giorgio@gmail.com

Il nostro sito web:

https://www.oraetlaboraindifesadellavita.org/

 


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